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10-02-2010
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Delibera n. 9

Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2010

 

OGGETTO: COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI 1° LOTTO ESECUTIVO- RISOLUZIONE CONTRATTO DEL 12.06.2006 REP. N. 553-PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP- PROGRAMMAZIONE.

 

L’anno 2010, il giorno 27 del mese di gennaio, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione per le ore 20.30 disposta con avvisi effettuati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei componenti come segue:


GIARDINO  GUGLIELMO Sindaco
QUICI  GIOVANNI Vice Sindaco
PASCARELLA  CLEMENTE Assessore
PONTICO  GIULIO Assessore
URBANO  MICHELE Assessore
LAPENNA  GIOVANNI Assessore
STARITA  MASSIMO Assessore


Presenti n.  7

Sono assenti:

 

Assenti n.  0

Assiste  il segretario comunale Dr. Fernando Antonio ROSATI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dott. Guglielmo GIARDINO assume la presidenza ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta  del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Andrea Vitiello del 22.01.2010, relativa alla risoluzione del contratto di appalto Rep.n. 553 del 12.06.2006, di seguito riportata:

“Premesso che:

Il progetto dei lavori di costruzione degli Impianti Sportivi 1° e 2°lotto,relativo alla realizzazione del campo di calcio e della piscina coperta,con annessi servizi e parcheggi,redatto dai tecnici Arch. Raffaele Vitiello e Arch. Guido Puchetti,è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n.44 del 25.01.1995 e riapprovato con successivo atto deliberativo n.129 del 10.03.1997,progetto sul quale la Commissione Impianti Sportivi del CONI in data 20.04.1995 ha espresso parere favorevole n.33/95.

Il progetto originario,dell’importo complessivo di € 2.809.525,53 (£.5.440.000.000) è stato finanziato per € 1.776.611,73 (£.3.440.000.000) con i fondi derivanti dall’Accordo Socio-Economico stipulato con l’E.N.E.L.- giusta convenzione n. 229 del 29.10.1992- per la  realizzazione della Centrale Turbogas nel territorio comunale,e per € 1.032.913,80 ( £. 2.000.000.000) dalla Provincia di Campobasso,a seguito di Accordo di Programma dell’8.8.1996 stipulato ai sensi dell’art.27 della Legge n.142/90,avendo l’impianto sportivo valenza comprensoriale;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 23.06.2005 è stato approvato il Progetto 1° Lotto Esecutivo dei Lavori di Costruzione Impianti Sportivi, redatto dai tecnici Arch. Raffaele VITIELLO e Arch. Guido PUCHETTI, dell’importo di € 3.479.589,15,progetto sul quale la Commissione Impianti Sportivi del CONI di Roma in data  27.04.2005 ha espresso parere favorevole (parere n.35/2005);

La realizzazione del 1° Lotto esecutivo dei lavori,dell’importo di € 3.479.589,15, è garantita per € 1.873.757,11 con i fondi residuali disponibili sull’importo originario di progetto pari ad € 2.809.525,53 (£. 5.440.000.000) di cui all’Accordo di Programma Comune di Larino-Provincia di Campobasso ed all’Accordo Socio-Economico stipulato con l’E.N.E.L.- giusta convenzione n. 229 del 29.10.1992- per la  realizzazione della Centrale Turbogas nel territorio comunale, per € 972.758,97  con un mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo, per € 300.000,00 con finanziamento della Regione Molise - Assessorato ai LL.PP., per € 90.380,00 con  fondi Regione Molise - Commissario Delegato, per € 123.678,94 con Avanzo di Amministrazione vincolato Anno 2004 applicato al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2005 e per € 119.014,13 con Fondi propri (Avanzo Economico 2005 e Proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire);

A seguito di gara d’appalto esperita il 31.03.2006 i lavori degli Impianti Sportivi 1° Lotto sono stati aggiudicati all’ATI Martino Giovanni srl (capogruppo) e Società Generali Costruzioni srl(mandante)per l’importo di € 2.046.840,64 al netto del ribasso offerto del 17,484% oltre ad € 124.026,47 per Oneri per la Sicurezza ed IVA come per legge, giusto contratto del 12.06.2006 rep.n. 553,registrato a Larino il 19.06.2006 al n. 153 Serie 1;

In data 30.06.2006 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori,da ultimarsi in 720’ giorni;
 
Preso atto che,in conseguenza dei ritardi accumulati dall’Impresa esecutrice dei lavori, nonostante gli Ordini di Servizio di seguito indicati:: N.1 del 19.09.2006, N.2 del 23.10.2006, N.3 del 21.12.2006, N.4 del 29.05.2007, N.5 del 30.07.2007, N. 6 del 05.02.2008, N.7 del 19.02.2008, N.8 del 16.10.2008, N.9 del 16.04.2009, N.10 del 23.04.2009,impartiti dalla Direzione Lavori, si sono tenuti presso la sede comunale,alla presenza di Amministratori,Impresa,Direzione Lavori e RUP, una serie di incontri finalizzati  a sollecitare la realizzazione dei lavori, a cui non hanno fatto seguito da parte dell’Impresa gli impegni assunti;
Che i documenti contabili relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto,eseguiti a tutto il 18.11.2007, sono stati firmati con riserva dal legale rappresentante dell’Impresa Martino Giovanni srl mandataria A.T.I.,condizione rappresentata dal RUP alla Direzione Lavori con nota n. 15055 del 22.11.2007;

Il RUP con nota n. 15530 del 3.12.2007,facendo seguito alla comunicazione di cui alla nota n. 15055 del 22.11.2007, ha comunicato alla Direzione Lavori che in data 30.11.2007 l’Impresa Martino Giovanni srl, e per essa  il legale rappresentante e amministratore unico Sig. ra Beccia Vittoria, ha esplicitato i motivi di contestazione sul Registro di Contabilità, allegando al documento stesso-quale parte integrante -un testo composto di n. 3 fogli dattiloscritti,testo trasmesso ai DD.LL.  per l’opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza;

La Direzione Lavori con nota  del 13.12.2007,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14.12.2007 al n. 16127, ha comunicato al RUP che  tutte le riserve al 1° SAL dei lavori in oggetto formulate in maniera irrituale dalla Sig.ra Beccia Vittoria sono da ritenersi irricevibili in quanto non proposte secondo le procedure delle normative vigenti, dovendosi le riserve annotare sugli atti contabili e alla presenza del Direttore dei Lavori che ne deve attestare l’avvenuta iscrizione nei termini di legge;

L’impresa Martino Giovanni srl,mandataria A.T.I., e per essa il legale rappresentante,facendo seguito alla comunicazione del RUP n. 16441 del 19.12.2007 in ordine ai rilievi mossi dal Direttore dei Lavori circa la irricevibilità delle riserve al 1° SAL, con nota  del 31.12.2007,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 4.01.2008 al n.120, ha esplicitato le proprie osservazioni in ordine a quanto rilevato dal Direttore dei lavori, e chiesto l’ammissibilità delle riserve;

Con successiva nota  del 10.01.2008,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14.01.2008 al n. 446,l’ufficio Direzione Lavori ha trasmesso al RUP la “Relazione in ordine alle riserve formulate dall’Impresa Martino Giovanni srl e per essa dal legale rappresentante ed Amministratore Unico Sig.ra Beccia Vittoria in data 30.11.2007”;

Che,successivamente, l’Impresa appaltatrice ha firmato con riserva il Verbale di Ripresa n.1 del 27.09.2008 ed esplicitato i motivi di contestazione allegando un testo composto di dodici fogli dattiloscritti e due allegati composti di tredici e undici fogli che costituiscono parte integrante del documento;
 
Che tali riserve sono state respinte dal Direttore dei Lavori in data 21.10.2008 in quanto ritenute infondate in diritto e in fatto;

Che con nota del 27.10.2008,acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 13579, l’Ufficio della Direzione lavori ha trasmesso al RUP la relazione riservata sulle riserve espresse dall’impresa appaltatrice sul Verbale di ripresa n.1;

Che il RUP, con nota del  29.10.2008 n. 13810, ha comunicato al legale rappresentante e Amministratore Unico dell’Impresa Martino Giovanni srl,Capogruppo dell’A.T.I. Martino Giovanni srl e Società Generali Costruzioni srl, il rigetto di fatto e di diritto da parte della Direzione Lavori delle riserve apposte sul verbale di ripresa n.1;

Che con nota n. 14937 del 21.11.2008 l’ufficio della Direzione lavori ha convocato per il giorno 24.11.2008 ore 10,00 presso l’ufficio del RUP, il legale rappresentante dell’Impresa Martino Giovanni srl,mandataria A.T.I. aggiudicataria dei lavori,per la sottoscrizione dell’atto di sottomissione allegato alla perizia di variante e suppletiva di lavori in questione, convocazione alla quale l’impresa non ha partecipato e né sottoscritto l’atto di sottomissione per le motivazioni esplicitate nella nota n. 21.1.2008,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 24.11.2008 al n. 14944;

 Richiamate le note con le quali l’impresa ha contestato le varie lavorazioni oggetto di contratto, note tutte riscontrate dalla Direzione Lavori;
 
Preso atto  che i ritardi accumulati dall’Impresa esecutrice dei lavori hanno sostanziato la scadenza di tutti i termini contrattuali,tenuto conto anche delle varie sospensioni parziali che hanno interessato alcune categorie di lavorazioni; 

Vista la nota del 16.03.2009,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 17.03.2009 al n. 3140 ,con la quale la Direzione Lavori, previa dettagliata e puntuale illustrazione delle inadempienze dell’Impresa esecutrice dei lavori A.T.I. Martino Giovanni srl (Impresa Capogruppo Mandataria) Società Generali Costruzioni srl (Mandante)), ha espresso parere in merito all’attivazione delle procedure per la rescissione in danno del contratto in essere;
 
 Preso atto della ingiustificata chiusura del cantiere, accertata dai Direttori dei Lavori in data 27.04.2009 (giusto verbale di constatazione redatto in pari data), allo stato ancora in essere;
 
Preso atto inoltre che con nota del 25.05.2009,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 1.06.2009 al n. 6734, la Società Martino Giovanni S.r.l. ha comunicato al RUP che :

” con atto notarile del Notaio Fiorita Puzone in Campobasso del 21.05.2009 Rep..n. 92599-Raccolta n. 16039,trascritto il 22.05.2009 R.G. n. 5422- R.P. n. 4132,è stata effettuata la cessione del complesso aziendale alla Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico con sede legale in Collotorto(CB) al Vico A. Volta n.7, P. IVA e C.F. n. 01617400708,Tel. 334 3989294.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione (21.05.2009),la Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. subentra nella titolarità e nell’esecuzione del contratto in oggetto,in quanto la medesima risulta in possesso dei requisiti di qualificazione necessari alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa di settore che regola il contratto stesso”.

Vista la comunicazione del RUP di Avviso all’Impresa BIO COSTRUZIONI SRL di avvio del procedimento di risoluzione del contratto n. 553 di rep. del 12.06.2006  11914 del 28.09.2009,con fissazione al 30.11.2009 della data entro cui concludere il procedimento, salva la necessità di prorogare l’indicato termine, in connessione con lo sviluppo procedimentale nel rispetto della vigente normativa in tema di risoluzione di contratti con la Pubblica Amministrazione nonché della normativa contrattuale che regola il rapporto;

Viste le successive note n. 14576 del 24.11.2009 e n. 16128 del 29.12.2009 con le quali il RUP ha comunicato alla BIO COSTRUZIONI SRL (mandataria) la proroga del termine per la conclusione del procedimento,con la prima al 31.12.2009 e con la seconda al 31.01.2010;
 
Vista la nota n. 14636 del 25.11.2009 con la quale il RUP,ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 23,comma 3, e 58,comma 6,del capitolato Speciale d’Appalto, e art. 119,commi 1,2 e 3,del DPR n.554/99,  ha chiesto al Direttore dei Lavori di procedere alla contestazione di addebito all’Impresa,assegnando alla stessa un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP;

Vista la comunicazione di Contestazione di addebito all’Impresa BIO COSTRUZIONI S.r.l., Capogruppo mandataria A.T.I., trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Raffaele Vitiello  in data 27.11.2009,dalla quale risulta a quella data una penale,per ritardi accumulati dall’Impresa nell’esecuzione dei lavori, di € 3.738.232,40  maggiore di € 217.086,71 corrispondente al 10% dell’ammontare netto contrattuale (art. 58,comma 5)Capitolato Speciale d’Appalto;

Vista la nota della BIO COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Capogruppo) A.T.I. dell’ 11.12.2009,acquisita al protocollo generale del Comune di Larino in data 14.12.2009 al n. 15453,  con la quale l’Impresa, con riferimento alla contestazione di addebito del 27.11.2009 ricevuta in data 1.12.2009, richiama ed elenca quali controdeduzioni “le note più significative attinenti alle problematiche quest’oggi contestate,già agli atti di codesti Spett.li Uffici,e alle quali la scrivente integralmente si riporta e rimanda per la valutazione delle proprie ragioni;

Ritenuto che la nota dianzi richiamata della BIO COSTRUZIONI S.r.l. non contiene alcuna specifica controdeduzione alla contestazione mossa (superamento del limite massimo del 10% della penale), e che la corrispondenza richiamata ed allegata dalla ditta esecutrice neanche è utile al fine di fornire adeguate controdeduzioni, sia in quanto le argomentazioni ivi proposte sono state tutte ampiamente contestate e confutate dalla corrispondenza di riscontro della Direzione dei Lavori e dello stesso R.U.P.; sia perché anche quelle note non contengono adeguate deduzioni in merito alla specifica contestazione mossa (superamento del limite massimo della cauzione, previsto dall’art.23, comma 3, del CSA nel limite massimo del 10% dell’importo contrattuale);

Ritenuto, altresì, che dagli atti esistenti presso lo scrivente R.U.P., dalla corrispondenza intercorsa, dalle note di contestazione della Direzione dei Lavori e dai conteggi di quantificazione della penale maturata eseguiti dalla D.L. ed acquisiti dal R.U.P., risulta incontestabile che l’ammontare della penale quantificato a seguito dei ritardi cumulati dall’ATI esecutrice dei lavori supera di gran lunga il 10% dell’importo contrattuale ed, anzi, supera addirittura l’intero importo del contratto;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 3, del CSA la quantificazione della penale per ritardi nell’esecuzione dei lavori in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale comporta la risoluzione del contratto in essere;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre all’Amministrazione Comunale di Larino, in qualità di Stazione Appaltante dell’opera, la risoluzione del contratto n. 553 di Rep. del 12.06.2006 in essere con l’ATI BIO COSTRUZIONI s.r.l. (mandataria, subentrata nella titolarità e nell’esecuzione del contratto in oggetto a seguito di  atto notarile del Notaio Fiorita Puzone in Campobasso del 21.05.2009 Rep..n. 92599-Raccolta n. 16039,trascritto il 22.05.2009 R.G. n. 5422- R.P. n. 4132,con il quale è stata effettuata la cessione del complesso aziendale alla Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico con sede legale in Colletorto(CB) al Vico A. Volta n.7, P. IVA e C.F. n. 01617400708,giusta nota di comunicazione  della Società Martino Giovanni S.R.L. del 25.05.2009,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 1.06.2009 al n. 6734 ) e Società Generali Costruzioni srl (Mandante) per l’eccessivo ammontare della penale, quantificata in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale;

Ritenuto, altresì, di dover demandare ad un successivo provvedimento la esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite dalla ditta realizzatrice dell’opera ed effettivamente accettabili dalla Stazione Appaltante e, quindi, compensabili, anche nell’interesse dell’ATI esecutrice dei lavori ed a completa e piena tutela delle sue posizioni contrattuali e procedimentali, onde consentire la esatta misurazione, quantificazione e valutazione (ai fini della corretta esecuzione ed accettabilità) delle predette lavorazioni in contraddittorio pieno con l’impresa;

 

 

Considerato che, proprio al fine di una valutazione corretta di quanto innanzi esposto, al fine di garantire il pieno contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l’impresa nella valutazione delle opere eseguite, dovrà attivarsi un autonomo procedimento, applicando quanto espressamente previsto dall’art. 58, commi 7 ed 8, del CSA allegato al contratto;

Considerato, ancora, che solo all’esito dei procedimenti di verifica dianzi indicati sarà possibile procedere alla esatta quantificazione delle somme da porre a credito o a debito dell’impresa in ragione della definitiva chiusura del rapporto contrattuale;

Tutto quanto dianzi premesso

PROPONE

All’Amministrazione comunale, per le ragioni dianzi spiegate, di voler adottare i provvedimenti necessari per addivenire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, comma 3, del CSA ed art. 119, comma 3, alla risoluzione del contratto di appalto n. 553 del 12.06.2006 stipulato con l’A.T.I.  Martino Giovanni srl (Impresa Capogruppo Mandataria) Società Generali Costruzioni srl (Mandante), nei confronti della  Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. subentrata nella titolarità e nell’esecuzione del contratto in oggetto a seguito di  atto notarile del Notaio Fiorita Puzone in Campobasso del 21.05.2009 Rep..n. 92599-Raccolta n. 16039,trascritto il 22.05.2009 R.G. n. 5422- R.P. n. 4132,con il quale è stata effettuata la cessione del complesso aziendale alla Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico con sede legale in Collotorto(CB) al Vico A. Volta n.7, P. IVA e C.F. n. 01617400708,giusta nota di comunicazione  della Società Martino Giovanni S.R.L. del 25.05.2009,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 1.06.2009 al n. 6734, relativo ai lavori di Costruzione degli impianti sportivi 1° lotto esecutivo;”

Ritenuta la proposta del Responsabile Unico del Procedimento di risoluzione del contratto n. 553 di Rep. del 12.06.2006, relativo alla Costruzione degli impianti sportivi 1° lotto esecutivo, dianzi riportata,  far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di doverne condividere ed approvare integralmente il contenuto e la portata, in quanto le argomentazioni ivi ampiamente spiegate sono tutte condivisibili ed inconfutabili;

Ritenuto, in particolare, che sia incontestabile nel caso di specie la circostanza che l’importo della penale maturato in conseguenza dei ritardi accumulati nella esecuzione dei lavori sia superiore al 10% e che tale elemento, nella sua portata oggettiva, comporti la risoluzione del contratto dianzi indicato;

Ritenuto necessario, alla luce della ingiustificata chiusura del cantiere e dei ritardi accumulati nella realizzazione dell’opera,ritardi che procurano danni all’Ente e alla Comunità, di condividere ed approvare la proposta formulata dal RUP di risoluzione del contratto di appalto n. 553 del 12.06.2006, anche al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di Larino di attivare altro rapporto contrattuale al fine di completare i lavori di realizzazione degli impianti sportivi – I° lotto esecutivo;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/2000, non comportando il presente provvedimento impegni di spesa;

Con voto favorevole  unanime reso palesemente dai presenti;

D E L I B E R A

1) di accogliere per le motivazioni dette in premessa e qui integralmente richiamate, a tutela degli interessi dell’Ente, la proposta del  RUP di risoluzione del contratto  di appalto n.553 del 12.06.2006;

2) di demandare al Responsabile del Servizio LL.PP.- Programmazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto n. 553 del 12.06.2006 stipulato con l’A.T.I.  Martino Giovanni srl (Impresa Capogruppo Mandataria) Società Generali Costruzioni srl (Mandante), nei confronti della Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. subentrata nella titolarità e nell’esecuzione del contratto in oggetto a seguito di  atto notarile del Notaio Fiorita Puzone in Campobasso del 21.05.2009 Rep..n. 92599-Raccolta n. 16039,trascritto il 22.05.2009 R.G. n. 5422- R.P. n. 4132,con il quale è stata effettuata la cessione del complesso aziendale alla Società BIO COSTRUZIONI S.r.l. a socio unico con sede legale in Colletorto(CB) al Vico A. Volta n.7, P. IVA e C.F. n. 01617400708,giusta nota di comunicazione  della Società Martino Giovanni S.R.L. del 25.05.2009,acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 1.06.2009 al n. 6734, ai sensi dell’art.23, 3° comma, del CSA ed art. 136, del D.Lgs n.163/06 già art. 119 del D.P.R. n.554/99;

3) di demandare, altresì, al Responsabile del Servizio LL.PP.- Programmazione l’adozione dei provvedimenti relativi all’escussione della cauzione definitiva, prestata come garanzia fudeiussoria, successivamente alla quantificazione del danno ed alla produzione dell’eventuale azione di risarcimento qualora detta garanzia non fosse sufficiente per il suo integrale risarcimento;
 
4) - di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l’adozione degli atti di propria competenza:
• al Responsabile Unico del Procedimento;
• ai Progettisti e  Direttori  Lavori;
• al Collaudatore.

5) di trasmettere inoltre comunicazione della intervenuta risoluzione del contratto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, in Roma;

6) Trasmettere,in elenco,la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio;

7) Dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione,con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

 

 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. GIARDINO  GUGLIELMO

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fernando Antonio ROSATI


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione:
• è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune in data 27/01/2010 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi;
• è stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì  27/01/2010

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fernando Antonio ROSATI

Per estratto conforme per uso amministrativo, lì  27/01/2010

IL SEGRETARIO
    
        
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

 Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

(x) Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( )  Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n. 267/2000).


Dalla Residenza Municipale, lì 27/01/2010

IL SEGRETARIO
F.to dr. Fernando Antonio ROSATI




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